La sicurezza


L'ordinamento giuridico Svizzero protegge innanzitutto la libertà e le proprietà individuali, e non fa differenza, in materia patrimoniale, tra svizzeri e stranieri.

In questo modo le operazioni bancarie o di gestione patrimoniale sono protette dal segreto bancario definito dall'articolo n. 47, della Legge sulle Banche. Si tratta di un diritto del cliente e di un obbligo del banchiere. Qualsiasi infrazione è severamente punita dal Codice Penale Svizzero.

Inoltre secondo il diritto tributario elvetico, il patrimonio dei clienti stranieri, depositato in Svizzera, non è sottoposto all'imposta sul reddito o sul patrimonio.

 
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